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Elettori temporaneamente all’estero
voto per corrispondenza
Gli elettori residenti a Bovalino ed iscritti nelle liste elettorali che si troveranno all’estero il 4 dicembre 2016, data in cui si svolgerà il referendum costituzionale, per motivi di studio, lavoro o cure mediche potranno votare per corrispondenza. Tale possibilità è estesa anche ai loro familiari conviventi.
Sono considerati “elettori temporaneamente presenti all’estero “- ai sensi della legge 459/2001 – coloro che sono temporaneamente all’estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data del referendum.
In base alla Circolare n. 40/2016 dd. 28.9.2016 del Ministero dell’Interno, coloro che intendano partecipare al voto per corrispondenza dovranno inviare a questo Comune l’allegato modulo scaricabile, debitamente compilato, che dovrà pervenire al Comune entro il 2 novembre (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
La richiesta può essere inviata a mezzo:
- posta ordinaria a : Comune di Bovalino – Ufficio Elettorale – Piazza Camillo Costanzo - 89034 Bovalino RC
- posta elettronica a : protocollo@comune.bovalino.rc.it
- posta elettronica certificata : protocollo.bovalino@asmepec.it
- essere recapitata a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato.
La predetta dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
L’autorità consolare italiana competente per territorio invierà il plico elettorale a tutti i nominativi che saranno loro comunicati in tempo utile per il confezionamento e la spedizione del medesimo.
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